In questo quinto post esaminiamo brevemente la proposta di GSE per definire il contratto da stipulare tra la CER o altra configurazione di autoconsumo e il GSE stesso, per gestire la valorizzazione dell'autoconsumo e dei risparmi ottenuti con la condivisione e per stabilire le modalità di erogazione dei contributi.
Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:- Regole tecniche GSE in consultazione
- Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
- Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
- Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
- modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
- modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio
Si confermano le attuali modalità previste nella Regole Tecniche attualmente in vigore per la gestione del servizio per l’autoconsumo diffuso rendendo disponibile al Referente la possibilità di richiedere al GSE, nell’ambito dell’istanza di ammissione al servizio per la valorizzazione dell’incentivo e dei corrispettivi ARERA, in aggiunta anche il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete alle condizioni del ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione facenti parti della configurazione..
La discussione
- il servizio per l'autoconsumo diffuso ai sensi del TIAD (incentivo e corrispettivi ARERA);
- il ritiro dedicato dell'energia elettrica?
Il contratto tra GSE e CER |
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