In questo quarto post esaminiamo brevemente la proposta di GSE per precisare il significato di disponibilità e controllo dell'impianto di produzione in una Comunità Energetica Rinnovabile.
La normativa infatti, prevede che gli impianti produttivi di energia rinnovabile, ammessi all'autoconsumo in una CER devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER stessa. Devono essere di sua proprietà. Se non sono di proprietà della CER devono essere acquisiti in affitto o in comodato d'uso? Oppure?
Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:
- Regole tecniche GSE in consultazione
- Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
- Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
- Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
- modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
- modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio
L'articolo 31, comma 2, lettera a) del d.lgs. 199/2021 stabilisce che "ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità" e all'articolo 3.4, lettera g) del TIAD si conferma che "rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa".
Ma cosa vuol dire avere la disponibilità ed il controllo di un impianto? Deve essere di proprietà della CER. O se non è di proprietà della CER deve essere acquisito in affitto o in comodato d'uso? Oppure cos'altro?
A questo quesito risponde il GSE con la proposta in consultazione.La disponibilità e controllo degli impianti di produzone in una CER |
La proposta del GSE
Si ritiene che la disponibilità ed il controllo dell’impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l’impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.
Le Parti possono prevedere che alla scadenza l’accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo.
Il GSE potrebbe individuare nelle Regole Operative i contenuti minimi di tale accordo.
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