26 aprile 2023

Quali saranno i nuovi incentivi per l'autoconsumo nelle Comunità Energetiche?

L'energia autoconsumata dalle CER avrà un incentivo variabile tra i 60 €/MWh e i 130 €/MWh. 

La variazione dipenderà da tre fattori: la potenza dell'impianto produttivo, la sua localizzazione geografica e il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

In questo articolo proviamo a capire in modo semplice come si può stabilire il valore dell'incentivo utilizzando delle tabelle di calcolo.

Sono passati più di due mesi dalla predisposizione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, necessario per l'entrata in vigore della normativa definitiva sulle CER. Era il 23 febbraio 2023 quando era stata inviata a Bruxelles,  e ancora non vi è alcuna indicazione sui tempi di valutazione e approvazione da parte della Commissione Europea.  

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, in quanto dalla sua approvazione dipende l'entrata in vigore della nuova disciplina definitiva sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Il decreto contiene due tipologie di incentivi, che si applicano non solo alle CER, ma in generale ai CACER (sono inclusi anche i condomini e gli autoconsumatori individuali a distanza):

  1. un incentivo "in tariffa", sulla quota di energia prodotta da impianti nuovi (inclusi i potenziamenti) e di potenza non superiore a 1 Mw, controllati dalla comunità, e autoconsumata all'interno di ogni zona sottesa ad una cabina primaria.
  2. un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle Comunità Energetiche, relativamente alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili entro Comuni di popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Le CER dovranno risultare regolarmente costituite al momento della presentazione della domanda. 

Per quanto riguarda l'incentivo per l'autoconsumo, il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. 


L'incentivo viene erogato in proporzione ai chilovattora (Kwh) di energia incentivata prodotta dalla comunità (se non vi è chiaro come si calcola l'energia incentivata, leggete il nostro post sulla differenza tra energia condivisa, autoconsumata ed incentivata, come definite dal TIAD - testo integrato di autoconsumo diffuso) 

Per quanto riguarda gli importi dell'incentivo per l'autoconsumo, la bozza di decreto prevede un valore variabile, in base:

  1. alla potenza dell'impianto che produce l'energia autoconsumata (incentivo maggiore per impianti di minore potenza). 
  2. alle regioni di localizzazione dell'impianto (incentivo maggiore al nord, penalizzato dalla minore esposizione solare).
  3. al prezzo zonale orario dell'energia elettrica (più è alto, maggiore sarà il prezzo di vendita dell'energia immessa in rete dagli impianti della CER, minore sarà l'incentivo).
La tabella seguente riassume le variazioni del valore sulla base di questi elementi.



























































Potenza impianto Localizzazione impianto Incentivo minimo e massimo
Più di 1000 Kw Qualunque regione Nessun incentivo
maggiore di 600 Kw
fino a 1000 Kw
Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna min. 70 €/MWh
max. (+40) 110 €/MWh
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo min. 64 €/MWh
max. (+40) 104 €/MWh
Altre regioni min. 60 €/MWh
max. (+40) 100 €/MWh
maggiore di 200 Kw
fino a 600 Kw
Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna min. 80 €/MWh
max. (+40) 120 €/MWh
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo min. 74 €/MWh
max. (+40) 114 €/MWh
Altre regioni min. 70 €/MWh
max.(+40) 110 €/MWh
minore o uguale
a 200 Kw
Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna min. 90 €/MWh
max. (+40)130 €/MWh
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo min. 84 €/MWh
max. (+40) 124 €/MWh
Altre regioni min. 80 €/MWh
max. (+40) 120 €/MWh







La variazione dell'incentivo tra minimo e massimo dipende dal Prezzo Zonale Orario (Pz) dell'energia elettrica, che è il prezzo sul mercato elettrico, che varia in base all'ora nella quale l'energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l'impianto. 

Il Prezzo zonale orario è anche il prezzo pagato da GSE alla comunità (se delegata dai produttori) per tutta l'energia immessa in rete dagli impianti che sono sotto il suo controllo (ritiro dedicato).

  • Quando il Pz è superiore o uguale a 180 €/MWh, si applica l'incentivo minimo.
  • Se il Pz è minore di 180, la quota mancante (180-Pz) viene aggiunta all'incentivo fino al raggiungimento della quota massima. Quindi l'importo aggiuntivo massimo è pari a 40 €/MWh.

In questo  modo se il prezzo zonale orario è basso, l'energia immessa in rete viene pagata meno, ma l'incentivo è più alto.

Esempi di attribuzione dell'incentivo aggiuntivo sul valore minimo






















Prezzo zonale orario (Pz) CalcoloIncentivo aggiuntivo sul minimo
(vedi tabella precedente)
130 €/MWh
(aprile 2023)
180-130  = 50 €/MWh
Si applica l'incremento massimo
+ 40 €/MWh
160 €/MWh
(febbraio 2023)
180-160 = 20 €/MWh + 20 €/MWh
220 €/MWh
(novembre 2022)
180-220 = -40 €/MWh
valore negativo, incremento pari a zero
+0 €/MWh
500 €/MWh
(agosto 2022)
180-500 = -320 €/MWh
valore negativo, incremento pari a zero
+0 €/MWh

Il Prezzo zonale orario viene negoziato nella borsa elettrica, con un prezzo diverso ora per ora e zona per zona, che dipende dagli esiti delle compravendite fra produttori e fornitori di energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è la media di questi valori, pesata sui volumi di energia scambiati e fornisce un ordine di grandezza dei prezzi zonali.

Il suo valore medio mensile viene utilizzato come punto di riferimento per determinare i costi finali della bolletta energetica. Ad esempio il PUN di aprile 2023 è di circa 140 €/MWh (aprile 2022: 250 €/MWh, agosto 2022: 550 €/MWh, aprile 2021: 69 €/MWh).

Se l'impianto che produce l'energia che viene autoconsumata è stato realizzato con contributi pubblici in conto capitale (a fondo perduto) o avvalendosi del superbonus 110%, il valore degli incentivi potrebbe essere ridotto, in base alle norme che limitano la cumulabilità degli incentivi. 

In ogni caso per avere dati certi bisognerà attendere l'approvazione definitiva del decreto e l'uscita dele successive regole operative proposte da GSE ed approvate da Ministero. 

Scarica la bozza di decreto (formato PDF)

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