Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, in quanto dalla sua approvazione dipende l'entrata in vigore della nuova disciplina definitiva sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Il decreto contiene due tipologie di incentivi, che si applicano non solo alle CER, ma in generale ai CACER (sono inclusi anche i condomini e gli autoconsumatori individuali a distanza):
- un incentivo "in tariffa", sulla quota di energia prodotta da impianti nuovi (inclusi i potenziamenti) e di potenza non superiore a 1 Mw, controllati dalla comunità, e autoconsumata all'interno di ogni zona sottesa ad una cabina primaria.
- un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle Comunità Energetiche, relativamente alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili entro Comuni di popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Le CER dovranno risultare regolarmente costituite al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda l'incentivo per l'autoconsumo, il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
- alla potenza dell'impianto che produce l'energia autoconsumata (incentivo maggiore per impianti di minore potenza).
- alle regioni di localizzazione dell'impianto (incentivo maggiore al nord, penalizzato dalla minore esposizione solare).
- al prezzo zonale orario dell'energia elettrica (più è alto, maggiore sarà il prezzo di vendita dell'energia immessa in rete dagli impianti della CER, minore sarà l'incentivo).
Potenza impianto | Localizzazione impianto | Incentivo minimo e massimo |
---|---|---|
Più di 1000 Kw | Qualunque regione | Nessun incentivo |
maggiore di 600 Kw fino a 1000 Kw | Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna | min. 70 €/MWh max. (+40) 110 €/MWh |
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | min. 64 €/MWh max. (+40) 104 €/MWh | |
Altre regioni | min. 60 €/MWh max. (+40) 100 €/MWh | |
maggiore di 200 Kw fino a 600 Kw | Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna | min. 80 €/MWh max. (+40) 120 €/MWh |
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | min. 74 €/MWh max. (+40) 114 €/MWh | |
Altre regioni | min. 70 €/MWh max.(+40) 110 €/MWh | |
minore o uguale a 200 Kw | Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna | min. 90 €/MWh max. (+40)130 €/MWh |
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | min. 84 €/MWh max. (+40) 124 €/MWh | |
Altre regioni | min. 80 €/MWh max. (+40) 120 €/MWh |
La variazione dell'incentivo tra minimo e massimo dipende dal Prezzo Zonale Orario (Pz) dell'energia elettrica, che è il prezzo sul mercato elettrico, che varia in base all'ora nella quale l'energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l'impianto.
Il Prezzo zonale orario è anche il prezzo pagato da GSE alla comunità (se delegata dai produttori) per tutta l'energia immessa in rete dagli impianti che sono sotto il suo controllo (ritiro dedicato).
- Quando il Pz è superiore o uguale a 180 €/MWh, si applica l'incentivo minimo.
- Se il Pz è minore di 180, la quota mancante (180-Pz) viene aggiunta all'incentivo fino al raggiungimento della quota massima. Quindi l'importo aggiuntivo massimo è pari a 40 €/MWh.
In questo modo se il prezzo zonale orario è basso, l'energia immessa in rete viene pagata meno, ma l'incentivo è più alto.
Esempi di attribuzione dell'incentivo aggiuntivo sul valore minimo:
Prezzo zonale orario (Pz) | Calcolo | Incentivo aggiuntivo sul minimo (vedi tabella precedente) |
---|---|---|
130 €/MWh (aprile 2023) | 180-130 = 50 €/MWh Si applica l'incremento massimo | + 40 €/MWh |
160 €/MWh (febbraio 2023) | 180-160 = 20 €/MWh | + 20 €/MWh |
220 €/MWh (novembre 2022) | 180-220 = -40 €/MWh valore negativo, incremento pari a zero | +0 €/MWh |
500 €/MWh (agosto 2022) | 180-500 = -320 €/MWh valore negativo, incremento pari a zero | +0 €/MWh |
Il Prezzo zonale orario viene negoziato nella borsa elettrica, con un prezzo diverso ora per ora e zona per zona, che dipende dagli esiti delle compravendite fra produttori e fornitori di energia.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è la media di questi valori, pesata sui volumi di energia scambiati e fornisce un ordine di grandezza dei prezzi zonali.
Il suo valore medio mensile viene utilizzato come punto di riferimento per determinare i costi finali della bolletta energetica. Ad esempio il PUN di aprile 2023 è di circa 140 €/MWh (aprile 2022: 250 €/MWh, agosto 2022: 550 €/MWh, aprile 2021: 69 €/MWh).
Se l'impianto che produce l'energia che viene autoconsumata è stato realizzato con contributi pubblici in conto capitale (a fondo perduto) o avvalendosi del superbonus 110%, il valore degli incentivi potrebbe essere ridotto, in base alle norme che limitano la cumulabilità degli incentivi.
In ogni caso per avere dati certi bisognerà attendere l'approvazione definitiva del decreto e l'uscita dele successive regole operative proposte da GSE ed approvate da Ministero.
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