Questa volta i tempi sono stati rispettati. 30 giorni dopo l'approvazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente sugli incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili, sono state approvate anche le regole operative definite dal GSE (guarda la video notizia).
Federico Boschi MASE |
Infatti,, venerdì 23 febbraio 2024 , il Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dottor Federico Boschi, ha firmato il Decreto Direttoriale che approva le Regole Operative del Gestore dei servizi energetici (GSE), per l'attivazione delle nuove Comunità Energetiche Rinnovabili.
Il GSE ha già comunicato l'avvio delle registrazioni delle configurazioni di autoconsumo a partire dal prossimo 8 aprile.
Finalmente le Comunità Energetiche Rinnovabili possono essere attivate. Il prossimo otto aprile saranno pubblicate le piattaforme che consentiranno alle nuove comunità di presentare le domande di ammissione alle tariffe incentivanti, di accedere ai contributi previsti dal PNRR, di verificare in via preliminare con il GSE l'ammissibilità dei progetti.
Le regole operative confermano che il soggetto giuridico Comunità Energetica Rinnovabile è il referente verso il GSE e che tale ruolo può anche essere delegato
Il referente può registrare una o più configurazioni di autoconsumo.
La novità è che non sono specificati vincoli territoriali, nemmeno a livello di zona di mercato. Quindi le comunità potranno attivare configurazioni di autoconsumo a livello nazionale.
Una configurazione ha come riferimento un'unica cabina primaria, è costituita da almeno due membri, un impianto produttivo ed una unità di consumo.
La condivisione dell'energia entro ciascuna configurazione viene chiamata autoconsumo diffuso ed è oggetto degli incentivi in tariffa.
La condivisione entro ciascuna zona di mercato può essere valorizzata sul mercato elettrico, con la vendita ai propri membri o comunque sul mercato elettrico.
In secondo luogo gli impianti produttivi, per rilevare ai fini dell'energia incentivata, devono essere:
- di proprietà della comunità o comunque nella sua disponibilità e sotto il suo controllo.
- di potenza non superiore a 1 MW
- essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021.
- di nuova costruzione (non modifiche di impianti esistenti).
- entrati in eservizio dopo la corretta costituzione formale della comunità.
Gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo la "regolare" costituzione della comunità, e quindi dopo l'approvazione di uno statuto che rispetti tutte le indicazioni contenute nella sezione statuto delle regole operative del GSE, incluso il divieto di adesione per le grandi imprese.
Quindi i produttori che hanno investito dopo il 15 dicembre, confidando negli incentivi delle comunità energetiche previsti dalla legge, sono stati in qualche modo ingannati?
Le regole tecniche cercano di dare una risposta a questo problema.
Per poter inserire il loro impianto in una Comunità Energetica, i produttori dovranno dichiarare che l’impianto è stato realizzato per inserirlo in una CER. Dovranno inoltre produrre un'idonea documentazione di questo, rappresentata da non meglio specificati "documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto", con "tracciabilità certificata della firma". Deve anche farlo in tempi rapidi, entro 120 giorni dall'approvazione delle regole operative, quindi entro il prossimo 22 giugno 2024.
Il problema sollevato è serio. In pratica il decreto dice che gli incentivi in tariffa sono erogati per la condivisione di energia dai soli impianti che entrano in esercizio solo dopo la costituzione della comunità. Inoltre sono escluse completamente dagli incentivi quelle comunità che non prevedono nei loro statuti che la partecipazione come membri delle imprese sia consentita solo alle Piccole e medie Imprese.
Si tratta di novità assolute, che contrastano con la normativa nazionale sulle Comunità Energetiche. Novità apparse dal nulla, che non erano presenti nemmeno nell'ultimo testo disponibile del decreto, approvato dall'Unione Europea e mandato alla corte dei Conti, che pensavamo fosse la versione finale, e che diceva che le comunità dovevano essere costituite alla data di presentazione della domanda per gli incentivi, come peraltro ovvio, senza fare alcun riferimento agli impianti o alle PMI.
Il fatto è difficilmente comprensibile, se si pensa che i requisiti di accesso agli incentivi sono specificate nella normativa nazionale, rappresentata dal Decreto Legislativo 199 del 2021, agli articoli 8, 31 e 32.
In particolare l'articolo 8 specifica che il decreto ministeriale di cui stiamo parlando, che definisce i meccanismi di incentivazione, deve seguire i seguenti "criteri direttivi": “possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”, cioè dopo il 15 dicembre 2021.
Il Decreto pubblicato dal Ministro Pichetto non rispetta questi criteri.
e questo è un bel problema, soprattutto per chi ha già realizzato e allacciato gli impianti alla rete, ma ha atteso l’entrata in vigore del Decreto per costituire il soggetto giuridico.
Anche la possibilità di sanare il problema producendo idonea documentazione, come indicato dalle regole operative, sembra una pezza poco utile. Come si può pensare che si possa documentare un requisito che non era in nessun modo richiesto fino ad oggi?
Ci sarà modo di approfondire e magari trovare soluzioni efficaci. La cosa essenziale è che finalmente si parte, le regole sono chiare e dall'8 aprile potremo iniziare ad attivare le configurazioni locali. Inizia davvero un nuovo capitolo per le comunità energetiche.
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