In questo post esaminiamo brevemente la prima questione posta alla consultazione, che riguarda le modalità di ammissione al servizio di valorizzazione dell'autoconsumo ed in particolare l'individuazione del soggetto referente.
Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:
- Regole tecniche GSE in consultazione
- Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
- Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
- Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
- modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
- modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio
Per una comunità Energetica Rinnovabile il referente stabilito dalla normativa è la comunità stessa, come soggetto giuridico, che se lo ritiene può dare un mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo.
L'articolo 11.2 del TIAD stabilisce che il GSE:
- definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza ad un referente diverso dalla configurazione stessa (ad esempio la Comunità Energetica).
- stabilisca quali soggetti possono essere individuati come referrenti mandatari
- quali garanzie economiche/finanziarie debbano fornire
La proposta del GSE
Il referente delegato deve possedere specifici requisiti soggettivi ed oggettivi a garanzia del processo di erogazione degli incentivi e di ripartizione dell’energia elettrica condivisa tra membri della configurazione.
Individuazione del referente, la proposta del GSE |
Nella proposta GSE tale figura può essere:
- Il produttore, anche terzo rispetto alla CER, in quanto soggetto che svolge già un ruolo rilevante per la comunità (e per le altre configurazioni previste), gestendo uno o più impianti di produzione, e che può garantire quella solidità patrimoniale necessaria per tutelare l’assetto della configurazione e dei suoi membri.
- Altri soggetti diversi dal produttore, laddove sussistano requisiti che possono assicurare forme di tutela analoghe a quelle fornite dal produttore, quali:
- requisiti soggettivi e professionali per comprovare un’adeguata professionalità e competenza tecnica nell'erogazione di servizi del settore dell’energia;
- requisiti oggettivi: possesso di adeguate garanzie patrimoniali, identificate in misura proporzionale rispetto agli investimenti realizzati sugli impianti di produzione incentivati.
La discussione
Proviamo a fare delle prime valutazioni.
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