03 marzo 2023

Il Decreto sugli incentivi alle Comunità Energetiche in dirittura d'arrivo.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), 
comunicato Stampa del 23 febbraio 2023


Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l’iter con l’Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l’entrata in vigore.

Con questo provvedimento – spiega il Ministro Pichetto – diamo all'Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l’autonomia energetica. 

La ricchezza dell’Italia sono le sue comunità. Il decreto le pone al centro di una strategia volta a produrre e consumare energia da fonti pulite risparmiando sui costi delle bollette. Se sapremo svilupparle come sistema Paese -conclude il Ministro - le Comunità Energetiche si riveleranno un’enorme fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale”.

La proposta è incentrata su due misure: 

  1. un incentivo in tariffa 
  2. un contributo a fondo perduto. 
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La potenza finanziabile è pari a complessivi cinque gigawatt (GW), con un limite temporale fissato a fine 2027.  

Riguarderà invece solo le comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, la misura che permette l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento. L’intervento può riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: in questo caso la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawattora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi: chi sceglierà di associarsi ad una Comunità, dovrà innanzitutto individuare sia un’area dove realizzare l’impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

Inoltre sarà necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il GSE che potrà verificare preliminarmente l’ammissibilità dei soggetti interessati al fine di garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.

Sintesi della bozza di decreto

1 - Tipologie di incentivi (art. 3)

Il decreto prevede due tipologie di incentivi:

  1. un incentivo sotto forma di tariffa (Titolo II del decreto) sulla quota di energia condivisa. In pratica viene erogato un  premio che varia tra i 60 e i 130 € ogni MWh di energia condivisa localmente (cabina primaria, modalità per il calcolo in allegato 1).
    Questo incentivo si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 (art. 1, comma 2). 
    Una volta applicato, viene erogato al soggetto beneficiario per almeno 20 anni, al netto di eventuali fermo impianti (art. 4 comma 3). 

  2. un contributo in conto capitale (a fondo perduto, Titolo III del decreto) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Viene finanziata la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. 
    Questo incentivo viene erogato, nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR (2,2 miliardi di euro), fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno (art. 1, comma 3). 

2 - Beneficiari degli incentivi

Per quanto riguarda l'incentivo in tariffa, i beneficiari dei contributi possono essere tutte le tre "Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile" o CACER individuate dal decreto (art. 3 comma 1). 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una di questa. Le altre due sono (art. 2 comma 1, lettera h):

  1. I Sistemi di Autoconsumo Individuale di Energia Rinnovabile a distanza: si tratta di un unico cliente finale che dispone di una o più unità di produzione e che ha nella sua disponibilità uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, tutti situati (produzione e consumo) nella stessa zona di mercato.

  2. I Sistemi di Autoconsumo Collettivo da Fonti Rinnovabili (gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o AUC): si tratta di un gruppo composto da clienti finali titolari di punti di connessione alla rete situati nello stesso edificio o condominio.
    Gli impianti di produzione di energia rinnovabile possono essere ubicati ovunque nella zona di mercato, ma devono essere soggetti alle istruzioni di almeno un componente della  comunità.
    I condomini possono aderire esplicitamente al gruppo di autoconsumo, oppure possono comunque beneficiare della condivisione semplicemente autorizzando GSE al trattamento dei loro dati.
Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti, i beneficiari non sono tutte le CACER, come per gli incentivi in tariffa, ma soltanto due delle tre configurazioni (AUC e CER) e limitatamente agli impianti realizzati sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 

Destinare la totalità degli incentivi a fondo perduto per impianti realizzati all'interno di comuni con meno di 5.000 abitanti, oltre ad essere in qualche modo penalizzante per la maggior parte dei cittadini e per le imprese, può essere controproducente, in quanto gli impianti che possono ottenere elevati livelli di autoconsumo sono quelli situati in aree con elevati livelli di consumo. 

Questa limitazione è probabilmente correlata con l'utilizzo di fondi del PNRR, a valere sulla missione 2 (M2: rivoluzione verde e transizione ecologica), componente 2 (C2: energia rinnovabile), investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo). 

L'investimento 1.2, che ha come obiettivo la promozione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo di energia elettrica, e "mira a fornire sostegno alle comunità energetiche, in particolare in comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell’energia. Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100 % dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

L'obiettivo di sostenere le CER, in particolare in comuni con meno di 5.000 abitanti, è sicuramente sensato, ma destinare la totalità degli incentivi per questi comuni potrebbe non esserlo. E auspicabile che questa interpretazione data dalla bozza di decreto venga corretta nella versione finale.

3 - Calcolo degli incentivi in tariffa

Anche per queste configurazioni, come per le CER, viene determinata da GSE sia l'energia condivisa, sia quella autoconsumata e sia infine quella incentivata. 

Quest'ultima rappresenta la quota di energia condivisa:

  • prodotta da impianti o potenziamenti "nuovi" (art. 3, comma 2, lettera h), 
  • di potenza non superiore a 1 Mw (art. 3, comma 2, lettera a), 
  • situati nell'area sottesa alla stessa cabina primaria delle unità di consumo (art. 3, comma 2, lettera d).

L'energia incentivata dalle CACER avrà un incentivo variabile tra i 60 €/MWh e i 130 €/MWh. 
Le regole per determinare la tariffa sono descritte nell'allegato 1 al decreto (art. 4, comma 1)

L'allegato specifica che la variazione dipende da tre fattori: 
  1. la potenza dell'impianto produttivo, 
  2. la localizzazione geografica dell'impianto produttivo (Nord, Centro, Sud Italia)
  3. Il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.
Pertanto l'incentivo viene erogato in proporzione ai chilovattora (Kwh) di energia incentivata prodotta dalla comunità (vedi differenza tra energia condivisa, autoconsumata ed incentivata, come definite dal TIAD - testo integrato di autoconsumo diffuso) e potrà essere diverso ora per ora,  in relazione alle modifiche del prezzo orario determinato nella zona di mercato di operatività della CACER.

Per quanto riguarda gli importi dell'incentivo per l'autoconsumo, la bozza di decreto prevede un valore variabile, in base:

  1. alla potenza dell'impianto che produce l'energia autoconsumata (incentivo maggiore per impianti di minore potenza). 
  2. alle regioni di localizzazione dell'impianto (incentivo maggiore al nord, penalizzato dalla minore esposizione solare).
  3. al prezzo zonale orario dell'energia elettrica (più è alto, maggiore sarà il prezzo di vendita dell'energia immessa in rete dagli impianti della CER, minore sarà l'incentivo)
La tabella seguente riassume le variazioni del valore sulla base di questi elementi.

Potenza impiantoLocalizzazione impiantoIncentivo minimo e massimo
Più di 1000 KwQualunque regioneNessun incentivo
maggiore di 600 Kw
fino a 1000 Kw
Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagnamin. 70 €/MWh
max. (+40) 110 €/MWh
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzomin. 64 €/MWh
max. (+40) 104 €/MWh
Altre regionimin. 60 €/MWh
max. (+40) 100 €/MWh
maggiore di 200 Kw
fino a 600 Kw
Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagnamin. 80 €/MWh
max. (+40) 120 €/MWh
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzomin. 74 €/MWh
max. (+40) 114 €/MWh
Altre regionimin. 70 €/MWh
max.(+40) 110 €/MWh
minore o uguale
a 200 Kw
Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagnamin. 90 €/MWh
max. (+40)130 €/MWh
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzomin. 84 €/MWh
max. (+40) 124 €/MWh
Altre regionimin. 80 €/MWh
max. (+40) 120 €/MWh

La variazione dell'incentivo tra minimo e massimo dipende dal Prezzo Zonale Orario (Pz) dell'energia elettrica, che è il prezzo sul mercato elettrico, che varia in base all'ora nella quale l'energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l'impianto. 

Il Prezzo zonale orario è anche il prezzo pagato da GSE alla comunità (se delegata dai produttori) per tutta l'energia immessa in rete dagli impianti che sono sotto il suo controllo (ritiro dedicato).

  • Quando il Pz è superiore o uguale a 180 €/MWh, si applica l'incentivo minimo.
  • Se il Pz è minore di 180, la quota mancante (180-Pz) viene aggiunta all'incentivo fino al raggiungimento della quota massima. Quindi l'importo aggiuntivo massimo è pari a 40 €/MWh.

In questo  modo se il prezzo zonale orario è basso, l'energia immessa in rete viene pagata meno, ma l'incentivo è più alto.

Esempi di attribuzione dell'incentivo aggiuntivo sul valore minimo

Prezzo zonale orario (Pz)CalcoloIncentivo aggiuntivo sul minimo
(vedi tabella precedente)
130 €/MWh
(aprile 2023)
180-130  = 50 €/MWh
Si applica l'incremento massimo
+ 40 €/MWh
160 €/MWh
(febbraio 2023)
180-160 = 20 €/MWh+ 20 €/MWh
220 €/MWh
(novembre 2022)
180-220 = -40 €/MWh
valore negativo, incremento pari a zero
+0 €/MWh
500 €/MWh
(agosto 2022)
180-500 = -320 €/MWh
valore negativo, incremento pari a zero
+0 €/MWh

Il Prezzo zonale orario viene negoziato nella borsa elettrica, con un prezzo diverso ora per ora e zona per zona, che dipende dagli esiti delle compravendite fra produttori e fornitori di energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è la media di questi valori, pesata sui volumi di energia scambiati e fornisce un ordine di grandezza dei prezzi zonali.

Il suo valore medio mensile viene utilizzato come punto di riferimento per determinare i costi finali della bolletta energetica. Ad esempio il PUN di aprile 2023 è di circa 140 €/MWh (aprile 2022: 250 €/MWh, agosto 2022: 550 €/MWh, aprile 2021: 69 €/MWh).

Se l'impianto che produce l'energia che viene autoconsumata è stato realizzato con contributi pubblici in conto capitale (a fondo perduto) o avvalendosi del superbonus 110%, il valore degli incentivi potrebbe essere ridotto, in base alle norme che limitano la cumulabilità degli incentivi. 

In ogni caso per avere dati certi bisognerà attendere l'approvazione definitiva del decreto e l'uscita dele successive regole operative proposte da GSE ed approvate da Ministero. 

Scarica la bozza di decreto (formato PDF)






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