Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE),
comunicato Stampa del 23 febbraio 2023
“Con questo provvedimento – spiega il Ministro Pichetto – diamo all'Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l’autonomia energetica.
La ricchezza dell’Italia sono le sue comunità. Il decreto le pone al centro di una strategia volta a produrre e consumare energia da fonti pulite risparmiando sui costi delle bollette. Se sapremo svilupparle come sistema Paese -conclude il Ministro - le Comunità Energetiche si riveleranno un’enorme fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale”.
La proposta è incentrata su due misure:
- un incentivo in tariffa
- un contributo a fondo perduto.
Riguarderà invece solo le comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, la misura che permette l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento. L’intervento può riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: in questo caso la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawattora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.
Gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi: chi sceglierà di associarsi ad una Comunità, dovrà innanzitutto individuare sia un’area dove realizzare l’impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.
Inoltre sarà necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il GSE che potrà verificare preliminarmente l’ammissibilità dei soggetti interessati al fine di garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.
Sintesi della bozza di decreto
1 - Tipologie di incentivi (art. 3)
Il decreto prevede due tipologie di incentivi:
- un incentivo sotto forma di tariffa (Titolo II del decreto) sulla quota di energia condivisa. In pratica viene erogato un premio che varia tra i 60 e i 130 € ogni MWh di energia condivisa localmente (cabina primaria, modalità per il calcolo in allegato 1).
Questo incentivo si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 (art. 1, comma 2).
Una volta applicato, viene erogato al soggetto beneficiario per almeno 20 anni, al netto di eventuali fermo impianti (art. 4 comma 3). - un contributo in conto capitale (a fondo perduto, Titolo III del decreto) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Viene finanziata la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.
Questo incentivo viene erogato, nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR (2,2 miliardi di euro), fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno (art. 1, comma 3).
2 - Beneficiari degli incentivi
Per quanto riguarda l'incentivo in tariffa, i beneficiari dei contributi possono essere tutte le tre "Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile" o CACER individuate dal decreto (art. 3 comma 1).
Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una di questa. Le altre due sono (art. 2 comma 1, lettera h):
- I Sistemi di Autoconsumo Individuale di Energia Rinnovabile a distanza: si tratta di un unico cliente finale che dispone di una o più unità di produzione e che ha nella sua disponibilità uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, tutti situati (produzione e consumo) nella stessa zona di mercato.
- I Sistemi di Autoconsumo Collettivo da Fonti Rinnovabili (gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o AUC): si tratta di un gruppo composto da clienti finali titolari di punti di connessione alla rete situati nello stesso edificio o condominio.
Gli impianti di produzione di energia rinnovabile possono essere ubicati ovunque nella zona di mercato, ma devono essere soggetti alle istruzioni di almeno un componente della comunità.
I condomini possono aderire esplicitamente al gruppo di autoconsumo, oppure possono comunque beneficiare della condivisione semplicemente autorizzando GSE al trattamento dei loro dati.
3 - Calcolo degli incentivi in tariffa
Anche per queste configurazioni, come per le CER, viene determinata da GSE sia l'energia condivisa, sia quella autoconsumata e sia infine quella incentivata.
Quest'ultima rappresenta la quota di energia condivisa:
- prodotta da impianti o potenziamenti "nuovi" (art. 3, comma 2, lettera h),
- di potenza non superiore a 1 Mw (art. 3, comma 2, lettera a),
- situati nell'area sottesa alla stessa cabina primaria delle unità di consumo (art. 3, comma 2, lettera d).
- la potenza dell'impianto produttivo,
- la localizzazione geografica dell'impianto produttivo (Nord, Centro, Sud Italia)
- Il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.
- alla potenza dell'impianto che produce l'energia autoconsumata (incentivo maggiore per impianti di minore potenza).
- alle regioni di localizzazione dell'impianto (incentivo maggiore al nord, penalizzato dalla minore esposizione solare).
- al prezzo zonale orario dell'energia elettrica (più è alto, maggiore sarà il prezzo di vendita dell'energia immessa in rete dagli impianti della CER, minore sarà l'incentivo)
Potenza impianto | Localizzazione impianto | Incentivo minimo e massimo |
---|---|---|
Più di 1000 Kw | Qualunque regione | Nessun incentivo |
maggiore di 600 Kw fino a 1000 Kw | Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna | min. 70 €/MWh max. (+40) 110 €/MWh |
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | min. 64 €/MWh max. (+40) 104 €/MWh | |
Altre regioni | min. 60 €/MWh max. (+40) 100 €/MWh | |
maggiore di 200 Kw fino a 600 Kw | Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna | min. 80 €/MWh max. (+40) 120 €/MWh |
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | min. 74 €/MWh max. (+40) 114 €/MWh | |
Altre regioni | min. 70 €/MWh max.(+40) 110 €/MWh | |
minore o uguale a 200 Kw | Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna | min. 90 €/MWh max. (+40)130 €/MWh |
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | min. 84 €/MWh max. (+40) 124 €/MWh | |
Altre regioni | min. 80 €/MWh max. (+40) 120 €/MWh |
La variazione dell'incentivo tra minimo e massimo dipende dal Prezzo Zonale Orario (Pz) dell'energia elettrica, che è il prezzo sul mercato elettrico, che varia in base all'ora nella quale l'energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l'impianto.
Il Prezzo zonale orario è anche il prezzo pagato da GSE alla comunità (se delegata dai produttori) per tutta l'energia immessa in rete dagli impianti che sono sotto il suo controllo (ritiro dedicato).
- Quando il Pz è superiore o uguale a 180 €/MWh, si applica l'incentivo minimo.
- Se il Pz è minore di 180, la quota mancante (180-Pz) viene aggiunta all'incentivo fino al raggiungimento della quota massima. Quindi l'importo aggiuntivo massimo è pari a 40 €/MWh.
In questo modo se il prezzo zonale orario è basso, l'energia immessa in rete viene pagata meno, ma l'incentivo è più alto.
Esempi di attribuzione dell'incentivo aggiuntivo sul valore minimo:
Prezzo zonale orario (Pz) | Calcolo | Incentivo aggiuntivo sul minimo (vedi tabella precedente) |
---|---|---|
130 €/MWh (aprile 2023) | 180-130 = 50 €/MWh Si applica l'incremento massimo | + 40 €/MWh |
160 €/MWh (febbraio 2023) | 180-160 = 20 €/MWh | + 20 €/MWh |
220 €/MWh (novembre 2022) | 180-220 = -40 €/MWh valore negativo, incremento pari a zero | +0 €/MWh |
500 €/MWh (agosto 2022) | 180-500 = -320 €/MWh valore negativo, incremento pari a zero | +0 €/MWh |
Il Prezzo zonale orario viene negoziato nella borsa elettrica, con un prezzo diverso ora per ora e zona per zona, che dipende dagli esiti delle compravendite fra produttori e fornitori di energia.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è la media di questi valori, pesata sui volumi di energia scambiati e fornisce un ordine di grandezza dei prezzi zonali.
Il suo valore medio mensile viene utilizzato come punto di riferimento per determinare i costi finali della bolletta energetica. Ad esempio il PUN di aprile 2023 è di circa 140 €/MWh (aprile 2022: 250 €/MWh, agosto 2022: 550 €/MWh, aprile 2021: 69 €/MWh).
Se l'impianto che produce l'energia che viene autoconsumata è stato realizzato con contributi pubblici in conto capitale (a fondo perduto) o avvalendosi del superbonus 110%, il valore degli incentivi potrebbe essere ridotto, in base alle norme che limitano la cumulabilità degli incentivi.
In ogni caso per avere dati certi bisognerà attendere l'approvazione definitiva del decreto e l'uscita dele successive regole operative proposte da GSE ed approvate da Ministero.
Scarica la bozza di decreto (formato PDF)
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